Patrocinio Gratuito


La Tutela dei Diritti del Cittadino a Carico dello Stato

Rivolto ai meno abbienti

Lo Studio Legale Perna offre la possibilità anche chi dispone di un basso reddito di tutelare i propri diritti attraverso l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il cosiddetto "gratuito patrocinio", con il quale Lo Stato si farà carico delle spese del procedimento e dell’onorario dell’avvocato , senza ulteriori esborsi.
 

Note

Chi può avere accesso al patrocinio gratuito?
  • i cittadini italiani
  • gli stranieri, regolarmente soggiornati sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaturare
  • gli apolidi
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica
Cosa occorre?
  • Certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza (da fare presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza).
  • Copia del tesserino del codice fiscale di tutti i conviventi risultanti dallo stato di famiglia (o tessera sanitaria se risulta il codice fiscale).
  • Copia di un documento di identità di tutti i conviventi risultanti dallo stato di famiglia (carta di identità, patente di guida, passaporto…).
  • Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (CUD, …).
    Casi particolari

    In alcuni casi, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è semplificata. Si segnalano, in particolare, le seguenti ipotesi:

    1. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla Legge;
    2. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
    3. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.
      Casi Limite
      • Non può invece godere dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale o per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).
      • Non può beneficiare del “gratuito patrocinio” chi è difeso da più di un avvocato.
         

        Hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci subito!

        Valuteremo insieme il tuo caso e analizzeremo le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

        Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

        Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

        Chiudi