Patrocinio Gratuito
La Tutela dei Diritti del Cittadino a Carico dello Stato
Rivolto ai meno abbienti
Lo Studio Legale Perna offre la possibilità anche chi dispone di un basso reddito di tutelare i propri diritti attraverso l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il cosiddetto "gratuito patrocinio", con il quale Lo Stato si farà carico delle spese del procedimento e dell’onorario dell’avvocato , senza ulteriori esborsi.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018).
Se l'interessato convive con il coniuge, l'unito civilmente o con altri familiari, il reddito é costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Tali condizioni di reddito devono permanere per tutto l'iter della causa, pertanto, se le condizioni si modificano, la parte ammessa la gratuito patrocinio è obbligata a comunicarlo.
Note
- i cittadini italiani
- gli stranieri, regolarmente soggiornati sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaturare
- gli apolidi
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica
- Certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza (da fare presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza).
- Copia del tesserino del codice fiscale di tutti i conviventi risultanti dallo stato di famiglia (o tessera sanitaria se risulta il codice fiscale).
- Copia di un documento di identità di tutti i conviventi risultanti dallo stato di famiglia (carta di identità, patente di guida, passaporto…).
- Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (CUD, …).
In alcuni casi, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è semplificata. Si segnalano, in particolare, le seguenti ipotesi:
- La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla Legge;
- Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
- I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.
- Non può invece godere dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale o per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).
- Non può beneficiare del “gratuito patrocinio” chi è difeso da più di un avvocato.